Chiamiamola tortura

Vent’anni dal G8 di Genova, quattro dalla legge sulla tortura

testo di Patrizio Gonnella |


Ai tempi del G8 del 2001, in Italia non era ancora reato. Eppure, il nostro paese aveva firmato la convenzione Onu del 1984. Dopo troppa attesa, nel 2017 è finalmente entrata nel codice penale, ma c’è ancora molto lavoro da fare.

In questi giorni, ricorrono i vent’anni dai fatti del G8 di Genova, dalle brutalità e dalle torture nella scuola Diaz e nella caserma Bolzaneto.

Sono trascorsi, dunque, due decenni da quel caldo luglio del 2001, quando la tortura divenne notizia di prima serata. Tortura usata su un movimento variegato che manifestava e lottava contro le ingiustizie di una globalizzazione fortemente iniqua.

In quella circostanza, una buona parte delle istituzioni si sentì legittimata a ragionare e agire come se si fosse in uno stato di eccezione. La presenza di due ministri nella cabina di regia delle operazioni di polizia contro i manifestanti assunse il significato di autorizzare l’eccezionalità di quanto stava accadendo.

Ci furono le brutalità della Diaz, e poi le torture di Bolzaneto.

Uno dei torturatori di Bolzaneto, dopo essersi vantato di essere nazista e di provare piacere a picchiare un manifestante «omosessuale, comunista», dopo averlo offeso dicendogli «frocio ed ebreo», gli strizzò i testicoli, come nella tradizione tragica della tortura a Villa Triste a Firenze o a Villa Grimaldi in Cile.

Machismo e fascismo, come sempre, insieme.

Prima di Genova, e dopo

Le torture a Genova non furono episodi marginali ascrivibili alle solite mele marce. Fu qualcosa di sistemico e strutturale.

L’anno prima, nel 2000, vi erano state le violenze di Napoli in occasione del Global forum, e quelle denunciate nel carcere di San Sebastiano a Sassari.

Nel luglio del 1998 l’Italia aveva firmato solennemente, al Campidoglio, lo statuto della Corte penale internazionale che avrebbe dovuto giudicare su scala globale i gravi crimini contro l’umanità, tra cui, appunto, la tortura.

Tredici anni prima di Genova, nel 1988, l’Italia aveva firmato e ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984 che, all’articolo 1, definiva il crimine e, agli articoli successivi, impegnava tutti i paesi firmatari a punirlo.

Finalmente è reato

In Italia la tortura divenne reato solo nel 2017, dopo le condanne del nostro paese da parte della Cedu (Corte europea dei diritti umani) nei casi Cestaro e Asti.

Era il 18 luglio del 2017 quando fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge che finalmente introduceva nel codice penale, all’articolo 613-bis, il delitto di tortura. Era una legge scritta male perché definiva il crimine di tortura in modo non del tutto sovrapponibile con quanto previsto dall’articolo 1 della Convenzione Onu del 1984, ma sappiamo – grazie a Voltaire – che il meglio è nemico del bene. Fu perciò ragionevole giungere comunque alla sua approvazione contro l’opposizione della destra, da sempre preoccupata di non porre limiti all’azione delle forze di polizia, e anche contro coloro che, senza sguardo strategico, avrebbero preferito non avere nessun reato di tortura piuttosto che quello oggi codificato.

Oggi, in Italia, la tortura è reato, e ci sono le prime condanne per fatti avvenuti negli istituti penali di Ferrara e San Gimignano.

Altri procedimenti penali per tortura nelle carceri sono in corso.

Dunque, ora nei tribunali possiamo formulare un nome tragico che, fino al 2017, era impossibile e vietato pronunciare. Si poteva parlare di abusi, maltrattamenti, lesioni, ma non di tortura.

Una lotta culturale

È importante, ora, che tutti gli attori del sistema della sicurezza, compreso quello penitenziario, facciano convergere le loro forze intorno alla repressione e alla prevenzione della tortura. La criminalizzazione della tortura, infatti, va a beneficio anche degli operatori della sicurezza che si muovono nel solco della legalità.

Nessuno era così ingenuo da pensare che una volta ottenuta la legge, buona o brutta che fosse, la tortura sarebbe stata bandita di punto in bianco dalle nostre prigioni, caserme, centri per migranti, e dalle strade.

Il fatto che la tortura sia un reato è una condizione necessaria ma non sufficiente per la sua prevenzione e per la punizione di chi commette tali atti.

È fondamentale che vi sia una rivoluzione che metta al centro la persona e la sua dignità.

Speriamo che tutte le forze dell’ordine se ne rendano conto e diano un segnale culturale in questa direzione, ad esempio rendendosi disponibili a compiere un percorso di prevenzione concreta della tortura. Un tema rimasto irrisolto, ad esempio, è quello dell’identificazione del personale di polizia, dentro e fuori le carceri. Basterebbe una parola dei vertici affinché possa essere conseguito un risultato. Non ci sarebbe neanche bisogno di una legge, basterebbe un diverso modello organizzativo.

Un altro tema è la costituzione di un fondo per le vittime di tortura. È questa una richiesta che arriva direttamente dalle Nazioni Unite, ma non ve n’è traccia nel nostro ordinamento.

Sighetu Marmației – Maramureș

Formare gli operatori

Ai fini della prevenzione della tortura, un’attenzione più significativa dovrebbe essere rivolta alla formazione degli operatori di polizia e, guardando alle carceri, dello staff penitenziario. Per un personale che non di rado opera in condizioni difficili, infatti, la formazione dovrebbe prevedere, oltre alla teoria, anche la pratica utile per la gestione non violenta dei casi complessi.

È necessario che la formazione sia multidisciplinare e coinvolga operatori non solo di polizia: in carcere un caso difficile si affronta tutti insieme: direttore, poliziotti, educatori, mediatori, psicologi, medici. Fuori dal carcere ugualmente. Si pensi alla neutralizzazione di una crisi di una persona che presenta disturbi psichiatrici: essa non può essere affidata ai soli poliziotti, alle loro armi, alle loro pistole con scariche elettriche.

Dunque la formazione deve essere coordinata e integrata, deve riguardare insieme assistenti sociali, educatori, personale in divisa. E deve riguardare anche i medici. Nelle ultime inchieste per violenze, abusi e tortura nei confronti di detenuti, il ruolo dei medici, seppur gregario, è emerso drammaticamente. Qua e là ci sono incriminazioni per non avere certificato le lesioni viste, per non avere visitato la persona che ne aveva diritto; per negligenza, complicità, soggezione all’apparato securitario.

Il ruolo dei medici è emerso in tutta la sua tragicità nelle violenze avvenute nei confronti dei detenuti delle carceri italiane dopo le rivolte del marzo 2020, in piena pandemia.

Il medico è un avamposto contro le tentazioni di violenza, e deve rispondere al proprio codice deontologico prima che allo spirito di corpo dei custodi.

Lo spirito di corpo

Fortunatamente, diverse inchieste stanno andando avanti da quando è stato introdotto il delitto di tortura nel Codice penale.

Queste azioni giudiziarie ci rassicurano, perché mostrano uno stato che non si lascia plagiare dallo spirito di corpo, e non rinuncia a indagare dentro le proprie istituzioni.

È lo spirito di corpo, infatti, il nemico numero uno per chi vuole reprimere la tortura. Esso è come una cortina fumogena che annebbia la vista degli investigatori. Solo se viene rotto dall’interno, com’è accaduto nel processo Cucchi, c’è la possibilità di avvicinare la verità giudiziaria alla verità storica.

La lotta alla tortura richiede, oltre alla previsione di un reato, anche un’amministrazione dello stato disposta a sanzionare. Richiede anche forze di polizia il cui lavoro non si ispiri al machismo, ma alla prevenzione sociale.

Richiede anche la dismissione di squadre e corpi speciali.

La tortura non è mai una questione di mele marce: si insinua là dove trova spazio e terreno fertile, là dove il sistema consente che alberghi. La tortura è possibile se non trova resistenze istituzionali, contrasto, sanzioni, giudizio pubblico. Nel lavoro pubblico, al centro deve esservi sempre la protezione della dignità delle persone, libere o detenute che siano.

Colpa e vergogna

Per l’azione pubblica, l’uomo deve essere sempre un fine, mai un mezzo. La tortura è un crimine contro la dignità di una persona che viene ridotta a cosa, producendo in lei vergogna e finanche senso di colpa.

La vergogna nasce sempre all’interno di una relazione interpersonale, quando l’altro s’impossessa dell’io e lo degrada a oggetto. Il senso di colpa, a sua volta, può nascere nella vergogna. La colpa, infatti, non è solo quella criminale provocata dalla trasgressione, è anche quella politica, quella morale, metafisica o collettiva. Scrive Karl Jaspers che è una colpa anche il fatto di essere ancora vivi dopo Auschwitz. Anche i sopravvissuti, con il loro carico di dolore, hanno il senso di colpa di essersi salvati a differenza degli altri.

Vergogna e senso di colpa fanno parte della semantica della tortura: il torturato, per ottenere giustizia, deve essere capace di raccontare le violenze subite, spesso umilianti, a qualcuno che potrebbe non credergli. Per ridurre i danni sulla sua vita futura, avrà bisogno di anni di psicoterapia senza la quale potrebbe non uscirne salvo, sempre che disponga dei soldi per pagarsi un buon terapeuta. L’idea del suicidio resta sempre sullo sfondo come via di scampo alla vergogna e alla colpa.

Il torturato, per fare sapere agli altri cosa ha subito, potrebbe essere costretto a denudarsi e mostrare le ferite sul proprio corpo.

Crimine contro la dignità

A Bolzaneto, a una ragazza che chiedeva di andare in bagno e di avere un assorbente, venne gettata della carta appallottolata sul pavimento, attraverso le sbarre. La ragazza fu costretta a cambiarsi l’assorbente in cella usando pezzi di vestiti. Il tutto alla presenza anche di uomini.

Esiste un consolidato orientamento della giustizia internazionale secondo cui il rifiuto di dare gli assorbenti a una donna, di tenere conto dei suoi bisogni intimi, equivale a torturarla.

Quella ragazza probabilmente avrà provato vergogna di essere donna. La tortura spesso fa vergognare di essere se stessi.

A volte, la violenza che origina la tortura è una violenza sessuale. In alcuni casi la violenza sessuale è brandita come minaccia.

Sempre a Bolzaneto, una ragazza italiana, mentre veniva accompagnata dalla cella al bagno, fu costretta a camminare lungo il corridoio con le mani sulla testa abbassata. Fu colpita con calci. Venne derisa e minacciata. E venne, infine, insultata con i peggiori epiteti. Frasi offensive intrise di riferimenti sessuali.

Quella ragazza, una volta uscita dal tunnel di quella violenza, probabilmente avrà sviluppato un doppio senso di colpa: per essersi trovata in quel luogo, ma anche per avere avuto paura di quei miserevoli torturatori.

La persona torturata prova vergogna per la propria debolezza, per la propria scarsa resistenza alle pressioni psicologiche.

Se la persona torturata è un uomo, prova vergogna per non avere reagito. Se ha parlato, si vergogna per avere ceduto alle pressioni e avere confessato, il vero o il falso che sia. Non avrà più il coraggio di guardare in faccia i propri amici. Proverà vergogna di se stesso.

Vergogna e senso di colpa permangono anche durante il processo che dovrebbe restituire giustizia. Sono sentimenti conosciuti anche dai familiari delle vittime torturate e uccise.

Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, ha raccontato di come, nel processo, lei da vittima è stata ridotta a imputata.

Si parla, in quei processi, dello stile di vita dei loro congiunti, si indaga sulla famiglia, si cerca di infangare l’immagine del torturato, così da fare provare vergogna e colpa ai familiari, forse per farli desistere dall’andare avanti.

Papa Francesco e la tortura di tutti i giorni

La tortura è un reato che si consuma lentamente. Durante la tortura la persona prova paura, terrore. E terrore è quello che i migranti vivono nelle prigioni libiche, nelle quali gli organismi internazionali hanno provato esservi tortura sistematica, insieme a stupri e omicidi.

«Le torture ormai non sono somministrate solamente come mezzo per ottenere un determinato fine, come la confessione o la delazione – pratiche caratteristiche della dottrina della sicurezza nazionale – ma costituiscono un autentico plus di dolore che si aggiunge ai mali propri della detenzione. In questo modo, si tortura non solo in centri clandestini di detenzione o in moderni campi di concentramento, ma anche in carceri, istituti per minori, ospedali psichiatrici, commissariati e altri centri e istituzioni di detenzione e pena», così papa Francesco, in un discorso del 2014 all’Associazione internazionale dei penalisti.

Il papa, con poche parole intrise di forza argomentativa e chiarezza, rimuove la tortura dai libri della storia delle pratiche plausibili della giustizia, e la colloca dentro un presente tragico. Distingue tra la tortura giudiziaria, praticata per estorcere confessioni o indurre alla delazione, e la tortura quale esercizio ordinario del potere di punire.

La tortura su cui maggiormente si sofferma il papa non è quella che ha un fine investigativo, ma la tortura di tutti i giorni, quella che non fa notizia, invisibile, quella data per scontata, accettata come se fosse normale condimento della sanzione legale. Quella che i migranti respinti dalle nostre coste potrebbero raccontare facendo impallidire il mondo dei benpensanti.

La contemporaneità restituisce una casistica dolorosa delle torture possibili. Papa Francesco, con il motu proprio dell’11 luglio del 2013, introdusse il delitto di tortura nell’ordinamento giuridico interno allo stato del Vaticano, fino ad allora quasi del tutto sovrapposto a quello italiano. Fu utilizzata la definizione presente all’articolo 1 della Convenzione Onu contro la tortura.

La tortura è, dunque, quel plus di dolore che si aggiunge ai mali propri della detenzione. La detenzione produce sofferenza. È di per sé un male. La tortura è un’ulteriore inflizione di dolore, oltre a quello oggettivamente prodotto dalla perdita o dalla limitazione della libertà.

Nelle guerre, nelle deportazioni, nelle follie di regime, nei campi profughi, nei luoghi di confine, nelle carceri legali e illegali, viene azzerata la dignità umana e la persona viene degradata a cosa.

La tortura ordinaria

Papa Francesco non si scaglia solo contro la tortura «eccezionale», quella scenica, quella usata come strumento di repressione dalle dittature spietate o dai regimi militari o teocratici. Papa Francesco si preoccupa della tortura «ordinaria», quella delle democrazie contemporanee, degli stati liberali. Si preoccupa della tortura di tutti i giorni.

La tortura è una delle forme di management della sovranità. La sovranità è il nemico da sconfiggere. Fino a quando la sovranità sarà eretta a baluardo etico, filosofico e giuridico dello stato moderno, ci saranno sempre guerre. E ci sarà sempre la tortura. Perché la tortura si nutre dello stesso concime della guerra. Si nutre di sovranità. La sovranità è belligena, nonché intrinsecamente violenta.

Attraverso, dunque, la lente della tortura (e la lotta per la sua proibizione) è possibile comprendere il rilievo del processo di desovranizzazione dello stato quale antidoto alla violenza. Va rotto il circolo vizioso della violenza. Più nonviolenza uguale più dignità umana. Più dignità umana uguale meno sovranità. Meno sovranità uguale meno tortura.

Patrizio Gonnella*

 *Patrizio Gonnella è presidente dell’Associazione Antigone. Insegna sociologia e filosofia del diritto all’Università Roma Tre. Ha scritto numerosi saggi e articoli sui temi della pena e dei diritti umani. È editorialista del quotidiano «il Manifesto» e cura una
trasmissione radiofonica su Radio Popolare.


La tortura secondo l’Onu

Convenzione Onu del 1984 contro la tortura, ratificata dall’Italia con la legge n. 498/1988.

Articolo 1.

  1. Ai fini della presente Convenzione, il termine «tortura» designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate.
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