Un paese senza giustizia

La crisi del sistema giuridico-penale

Non esiste la «certezza della pena»: il 93 per cento dei reati rimane impunito. Chi è in carcere appartiene a due sole categorie: quella dei tossicodipendenti e quella degli extracomunitari. Le strutture detentive (sovraffollate e inadeguate) non rieducano. E la società sembra più interessata all’emergenza (si pensi allo slogan della «tolleranza zero») che alla soluzione dei problemi.

Attualmente in Italia i temi inerenti la giustizia non solo sono caratterizzati da una complessità intricata, ma sono segnati da una crisi evidente profonda e di difficile soluzione.
Prima di tutto esiste una frattura sempre più divaricata tra morale, giustizia e prassi o, per specificarla in altri termini, una frattura tra valori, diritti, doveri, norme e usi.
Esiste, inoltre, nell’amministrazione della giustizia una discordanza notevole tra le concezioni teoriche, le norme comminate e ratificate, la loro applicazione e le pene effettivamente irrogate e vissute; in altri termini tra le pene teorizzate, comminate e esistenzialmente sofferte esiste un divario iperbolico e spropositato.
La percentuale di autori di reato condannati segnala lo sconcertante dato del 7%: se il 93% dei reati complessivamente resta impunito ogni riferimento alla certezza della pena e al suo potere di intimidazione assume una valutazione paradossale e piuttosto eccentrica.
La concezione retributiva della pena risulta compromessa non tanto per giustificate considerazioni psicologiche e soggettive, quanto per il disorientamento e la confusione ingenerati dalla pletora di norme che prevedono la pena detentiva (circa 35.000) e dalla adozione di sanzioni stabilite per tacitare risposte dettate dall’emergenza.
Le vittime, considerate finora come epifenomeno del reato (M. Bouchard), costituiscono pretesto occasionale da utilizzare a sostegno di mozioni per proporre la «tolleranza zero», campagne di «profilassi sociale», di aggravamento delle pene, di abbassamento dell’età cronologica e dell’inizio della responsabilità penale dei minorenni autori di reato. Durante il processo, e anche dopo, le vittime sono accreditate come «parte lesa e parte offesa» del reato senza essere riconosciute in sé indipendentemente e ontologicamente come persone.
Gli autori di reato condannati tipologicamente sono rappresentati dagli extracomunitari o neocomunitari (49% in Piemonte) e dai tossicodipendenti (34% in Piemonte). Più dell’80% delle persone detenute risentono dell’incidenza di fattori strutturali.

L’EVOLUZIONE DEL REATO
E L’INDULTO

Il reato con le sue implicazioni, come ogni altro fatto sociale, è attualmente in continuo e veloce divenire: di fronte ai cambiamenti così rapidi anche le modalità di analisi e interpretazione ancorate alle passate teorizzazioni risultano superate dalla realtà effettuale, come, ad esempio, la spiegazione dei reati contro il patrimonio (furti, rapine, scippi, appropriazioni indebite, …) connessi al disagio economico dell’autore del reato. Nella spiegazione delle cause la ricerca è condotta sul passato («la causa precede e produce l’effetto»): da qualche tempo assume importanza nell’interpretazione la mancanza di futuro e prospettive, introducendo nell’analisi la convinzione che il reato più che nel passato trova la sua motivazione nella problematicità del futuro.
Talvolta l’analisi è pregiudiziale e marcata da «indesiderabili differenze», riscontrabili come stigmi visibili nell’asociale e nell’antisociale. Il giudizio del passato diventa pregiudizio esistenziale che predetermina il futuro e consolida la contrapposizione in termini duali.
L’indulto (provvedimento di clemenza adottato recentemente dallo Stato e giustificato per ridurre il sovraffollamento nelle carceri ritenuto intollerabile rispetto alla capienza) ha determinato la scarcerazione di 26.731 detenuti (16.460 italiani e 10.271 stranieri) ma è stato giudicato in realtà non solo inefficace perché completamente estemporaneo ed estraneo ad una concertata programmazione e pianificazione di opportunità concrete, sufficienti, coerenti, fruibili ma anche controproducente, perché l’opinione pubblica l’ha recepito come rinuncia da parte dello Stato a garantire la certezza dell’esecuzione della pena, perché i beneficiari dell’indulto sono stati collocati nelle stesse condizioni nelle quali si trovavano quando avevano commesso il precedente reato, perché i beneficiari non hanno fatto nulla per rendersene meritevoli.

IL DETENUTO:
FUORI DALLA SOCIETÀ?

Che senso ha la pena detentiva nella nostra società?
Intanto la pena deve essere la risposta istituzionale al comportamento creato accertato; deve essere l’ultima ratio alla quale si fa ricorso, adoperando ogni mezzo per riuscire ad intercettare i segni precursori e indicatori dello stato di disagio e di devianza per interpretarli e per predisporre risposte attinenti, praticabili, immediate, concrete prima che il comportamento acquisisca la caratterizzazione di antisocialità e di violazione della legge.
Durante la pena da parte delle Istituzioni, della società non deve essere espresso un mandato di delega ampia o addirittura di rinuncia a continuare a prendersi carico della persona in carcere. Il detenuto, anche quando è affidato all’Istituzione penitenziaria perché sia «controllato, privato della libertà e rieducato», continua a far parte della società e la dialettica tra individuo e società non solo non deve interrompersi, ma deve diventare più continua e intensa perché il processo di formazione e di educazione possa essere attivato e realizzato.
La pena detentiva è di fatto una parentesi più o meno lunga della vita della persona: prima e dopo la carcerazione la persona è inserita nel proprio contesto familiare, lavorativo, sociale; tra il prima e il dopo più che una cesura, deve esserci un collegamento mettendo in moto un’azione per il recupero del passato che risulta ancora positivo e costruttivo per la realizzazione del progetto di vita futura.
La condanna e la pena (inclusa la detenzione) sono necessarie ma debbono essere giuste: necessarie per la società, per la vittima, per l’autore del reato; giuste perché la pena non può essere contro la persona in quanto ne rispetta la dignità ed è occasione per mettere in moto azioni contestuali (soggettive e socio-ambientali).
La pena costituisce un patrimonio conoscitivo ed esperienziale utilizzabile come fattore di prevenzione secondaria per se stessi in quanto autori di reato e come prevenzione primaria per gli altri perché le esperienze esistenzialmente sono individuali ma conoscitivamente sono universali, trasferibili, condivisibili.
La pena non deve essere un tempo vuoto e insignificante ma una esperienza per ricomprendere e rimodulare il passato e per elaborare un progetto di ricollocazione nel contesto esterno al carcere e di riproposizione di ruoli (familiare, genitoriale, sociale, lavorativo,…). Non è superfluo ribadire che per i detenuti, come per ognuno di noi, il presupposto per riuscire nella realizzazione di un progetto è costituito dalla combinazione simultanea e contestuale di condizioni soggettive o individuali e di condizioni oggettive o socio-ambientali.
Anche in merito a questo tema la bioetica e l’etica, secondo l’approccio del personalismo, offrono spunti di riflessione attinenti perché esse dichiarano e assicurano che dal concepimento alla morte l’essere umano ontologicamente ed essenzialmente è persona e mantiene la sua dignità, unità, identità e continuità di persona non solo se è genio, eroe, santo ma anche se è autore di reato.
L’ordinamento penitenziario, art.1, afferma che «il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona».
Tuttavia le affermazioni di principio possono restare solo mere enunciazioni quando tra la funzione (gestione, controllo, trattamento durante la pena) e la persona (dell’operatore, dell’utente, del detenuto) non esiste una correlazione stretta e dinamica.

CARCERE: NON-LUOGO, NON-SPAZIO, NON-RELAZIONE

Il carcere è un non-luogo, non-spazio, non-relazione dove si sperimenta «l’etnologia della solitudine» (M. Augè) e dell’individualismo: non conviene fidarsi di alcuno e si teme che l’operatore (educatore, assistente sociale, psicologo) tenti di accreditare un profilo che possa danneggiare il detenuto.
La pena è una dimensione di assenza di tempo non solo perché si sperimenta il vuoto, ma perché si vanifica facilmente la prospettiva del tempo-risorsa e del tempo-meta: la pena detentiva può diventare un contenitore di azioni e reazioni senza senso formativo.
Il lavoro, che pure costituisce l’elemento più concreto del trattamento penitenziario, è di fatto una chimera perché al massimo riesce a coinvolgere il 15-18% dei detenuti, impegnati peraltro generalmente in lavori scarsamente qualificati e nei lavori cosiddetti domestici negli Istituti.
La contrapposizione tra esclusi ed inclusi si consolida nel pregiudizio fino a stravolgere il principio costituzionale e ad esprimersi nella presunzione di colpevolezza.
La rinuncia a trovare e a rinforzare ponti di comunicazione e di relazione tra inclusi ed esclusi si riflette anche in carcere fino ad interiorizzarsi come disagio esistenziale che esplode con reazioni psicosomatiche, autolesionistiche, tentativi di suicidio.
Si constata scarsa attenzione e disponibilità da parte di enti pubblici a programmare iniziative e interventi rivolti alla prevenzione, all’educazione alla legalità, al contrasto di comportamenti devianti e criminali.
Dedicare tempo e risorse alla prevenzione è estremamente utile non solo per apprendere dalle esperienze degli altri (detenuto, tossicodipendente, clandestino, vittima di reati, …) ed evitare possibili ed analoghe conseguenze, ma anche perché nei processi di inclusione o integrazione devono esserci persone disponibili a relazionarsi, ad accogliere, a promuovere la cultura del dialogo e dell’interazione.
Il carcere certifica lo stato di svantaggio sociale e di persona svantaggiata quando ormai la persona è giunta al capolinea: un intervento promosso e pianificato prima sarebbe meno oneroso, più efficace e socialmente più utile.
Lo stato e gli enti pubblici locali concedono delega ampia riproponendo una concezione carcero-centrica secondo la quale è l’Istituzione penitenziaria che conosce e si occupa dei problemi del carcere e, pertanto, ha titolo di programmare e utilizzare gli interventi, i contenuti e la metodologia più funzionali per il trattamento dei detenuti. In realtà non esistono nei processi pedagogici e formativi posizioni di monopolio; e, inoltre, la formazione è un processo che dura tutta la vita, la quale è più lunga della parentesi esistenziale vissuta in carcere.
Per attivare percorsi di (re)inserimento lavorativo di detenuti si valutino contestualmente i requisiti giuridici e i requisiti professionali: se si tratta di inserimento lavorativo, non si può prescindere dal presupposto che la persona detenuta possegga la competenza professionale, le abilità sociali e le motivazioni individuali a svolgere le mansioni lavorative richieste.

SE IL CARCERE:
È UN CONTENITORE

Usare il carcere come un contenitore nel quale collocare tipologie di persone con bisogni e domande diverse significa creare i presupposti per la deriva della giustizia.
I reati, i processi, le condanne attirano l’attenzione dei media che da qualche anno dedicano risorse, tempo, mezzi ed impegnano operatori in modo sconveniente per istituire processi paralleli negli studi televisivi anticipando il dibattimento nelle aule dei tribunali.
In queste messinscene il risultato che si ottiene è davvero mortificante perché ingenera confusione, inquietudine, impossibilità di acquisire conoscenza e di avere consapevolezza per riflettere sulle questioni fondamentali che caratterizzano il comportamento-reato.
Da alcuni anni si continua a ridurre il budget per il funzionamento delle attività collegate al sistema della giustizia con l’intento dichiarato di contenere le spese. Questa tendenza, a conti fatti, diventa, però, più onerosa per i costi umani e sociali conseguenti ai reati commessi e perché limita le risposte alle pressioni dell’emergenza e non piuttosto ad una seria e ponderata progettualità che programmi e pianifichi interventi mirati. 

di Antonio de Salvia

Antonio de Salvia

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